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10/07/2019

Come tutelare il design in Italia e all'estero?

Il design è uno strumento solo apparentemente semplice da gestire: le sue numerose sfaccettature e la normativa ancora disuniforme dei vari Paesi richiedono attente valutazioni procedurali, strategiche e sostanziali.

Per rispondere alla necessità di farsi riconoscere sul mercato, l’impresa può fare affidamento sul marchio. Per distinguere, invece, i propri prodotti è possibile utilizzare lo strumento del design (o modello ornamentale), destinato a proteggere l’estetica, la forma e più in generale ogni aspetto peculiare di un prodotto che sia percepibile esternamente.

La registrazione di un disegno o modello protegge l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso, ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale. Specificamente, un modello deve essere nuovo rispetto ad altri design divulgati precedentemente, e deve avere carattere individuale, ovvero generare nell’osservatore un’impressione generale diversa da quella creata dai precedenti design.

La tutela del design può essere ottenuta tramite uno o più depositi nazionali diretti, tramite un deposito regionale (per Modello Comunitario nell'UE) o tramite una procedura di deposito sovranazionale (Modello Internazionale).

Ad esempio, la procedura di registrazione di un Modello Comunitario consente la tutela tramite il deposito di una sola domanda di registrazione per tutto il territorio dell’Unione Europea. I vantaggi di tale strumento sono sotto gli occhi di tutti: il deposito di una singola domanda consente di ridurre i costi al minimo e tutelare un mercato vastissimo, che oggi annovera più di 500 milioni di consumatori. Anche in questo caso, l'Ufficio competente (EUIPO, Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione Europea) verifica i requisiti formali della domanda di registrazione, e perviene alla concessione in tempi rapidissimi (pochi giorni dopo il deposito). Nel territorio dell’UE si può decidere di sfruttare, in certe condizioni, la protezione garantita al design non registrato, che opera a partire dalla data di divulgazione al pubblico per un limitato periodo di tempo (3 anni).

Un design registrato nell'UE (come in Italia) ha una durata di 5 anni dalla data di presentazione della domanda, rinnovabile per periodi di 5 anni, fino ad un massimo di 25 anni ma purtroppo la norma non è così generosa dovunque: la durata per gli Stati Uniti è di 15 anni dalla concessione (alla quale si perviene dopo un esame di merito) e in Cina è di soli 10 anni dal deposito.

Quello del design è uno strumento solo apparentemente semplice da gestire; le sue numerose sfaccettature e la normativa ancora disuniforme dei vari Paesi richiedono, infatti, attente valutazioni procedurali, strategiche e sostanziali. Ad esempio, un design precedentemente divulgato può essere registrato solo in alcuni Paesi, come quelli dell’Unione Europea e gli USA, mentre ciò è impossibile in Cina. La protezione di un dettaglio, o di un particolare, può essere più facile in alcuni Paesi, mentre in altri si può procedere solo per il prodotto intero. Ancora, tutelare intere collezioni è possibile, anche a costi contenuti, solo dove esiste il cosiddetto “modello multiplo”, che consente di raggruppare gli articoli di una stessa classificazione (detta “di Locarno”) in un’unica pratica.

La rapida concessione di un diritto di esclusiva (almeno nell'UE) e le avanzate tecnologie di ricerca per immagini basate su strumenti di intelligenza artificiale - che permettono di rintracciare utilizzatori non autorizzati di un proprio design sul web - rafforzano l’effettiva tutela dei diritti sul design.

Scopri di più su: www.jacobacci.com

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Autori:

Edgardo Deambrogi - Partner - European Patent Attorney - edeambrogi[at]jacobacci.com

Valerio Verdecchia - Patent Engineer - vverdecchia[at]jacobacci.com

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